Giudizio di cassazione – esistenza del giudicato esterno

Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con la specificazione che il giudicato esterno (o interno) è dunque rilevabile in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione, ed anche nel termine fissato dall’art. 378 c.p.c. , per il deposito, come nella specie, di memorie illustrative.    Cassazione civile, sezione V, sentenza de ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi