Giudizio di appello e modifica della statuizione sulle spese processuali di primo grado

Va confermato il principio per cui in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito. Cassazione civile, sezione seconda, or ..........

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