Giudizi per pagamento somme o risarcimento danni, rigetto della domanda: valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.11.2018, n. 28417 CondividiPost correlati:Compenso avvocato, valore della controversia indeterminabile e rigetto della domanda nei giudizi per pagamento di somme (o risarcimento di danni) Ottobre 19, 2023 Onorari d’av ..........

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