Giudici ausiliari d’appello, assegnazione all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali: illegittimità costituzionale?

La Terza Sezione civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con gli artt. 106, comma 2, Cost. («La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.») e 102 Cost.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.12.2019, n. 32033 ..........

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