Giudice dell’esecuzione, pignoramento presso terzi, liquidazione delle spese e dei compensi del creditore

Il principio di diritto applicabile alla fattispecie può così enunciarsi: poiché è legittima la liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata dal giudice dell’esecuzione in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, è possibile per il giudice dell’esecuzione senza particolare motivazione ridurre fino al settanta per cento il compenso per la “fase di trattazione o conclusiva” dei pignoramenti presso terzi (di cui al punto 17 della tabella del D.M. n. 55 del 2014), mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l’esatto importo delle spese vive gi ..........

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