Giudice della revocazione, istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, decorrenza dell’effetto sospensivo

L’art. 398, comma 4, inciso 2, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione della citata istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice.   Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.8.2019, n. 21874 CondividiPost correlati:Spese di lite per resistere vittoriosam ..........

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