Giudice del lavoro, poteri istruttori ufficiosi e onere di allegazione

Va confermato il principio generale per cui il giudice del lavoro – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all’esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 cod. proc. Civ. – non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto. Tribunale di Foggia, sentenza del 10.7.2020 Download CondividiPost correlati:Rito del lavoro, presunzioni e poteri istruttori ufficiosi: perimetrazione applicativa Settembre 1, 2021 Procedimento minorili, rito camerale, giudizio di secondo grado: pote ..........

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