Giudicato e posizione del terzo litisconsorte necessario pretermesso

Dal principio fissato dall’art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, “a contrario”, che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.10.2013, n. 24165]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, conseguenze Gennaio 25, 2022 Cessazione della materia del contendere: ..........

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