Foro del consumatore, clausola derogatoria, requisito della necessità dell’apposita negoziazione

Nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34 cod. cons., comma 4. Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34 cod. cons., comma 4, la detta clausola contenuta è inefficace ai fini della determinazione della competenza (la SC osserva che nella specie il Tribunale ha confuso la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia ..........

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