Formula: precetto dopo il d.l. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015 in vigore dal 21.8.2015.

In base all’art. 13, comma 1 lett. a) del d.l. 83/2015, che ha modificato l’art. 480 c.p.c., il precetto deve altresi’ contenere l’avvertimento che il debitore puo’, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Questa novella è entrata in vigore il 21.8.2015, per il tramite della Legge di conversione n. 132/2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 20.8.2015 – Suppl. Ordinario n. 50.

 

Scarica qui la FORMULA PROCESSUALE aggiornata all’art. 13, comma 1 lett. a) del d.l. 83/2015 in vigore dal 21.8.2015 >>

Si veda anche il contributo TOMMASI, Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale.

Condividi
Visualizza
Nascondi