Filtro in appello, ordinanza di inammissibilità: motivazione basata sul precedente

Rispetta il dato normativo l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. che abbia ritenuto inammissibile l’appello sul rilievo che esso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto intendendo dare continuità al proprio precedente orientamento giurisprudenziale ed ha richiamato le argomentazioni riferite a casi analoghi decisi nel medesimo senso; il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell’art. 348 ter c.p.c., che autorizza la motivazione succinta, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Cassazione civil ..........

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