Falso verbale di udienza su rinvii di udienze trasmesso al cliente: illecito deontologico

Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato trasmetteva al cliente un falso verbale di udienza riguardante rinvii di udienze relative ad un procedimento in realtà mai instaurato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi sei).   Consiglio Nazi ..........

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