Espropriazione forzata di cose mobili, assegnazione del bene pignorato al debitore

Nell’espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l’assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell’art. 505 c.p.c.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15596 CondividiPost correlati:Azione revocatoria e vincolo di parentela tra debitore e terzo: vendita del bene non ancora pignorato, consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio per il creditore,… Novembre 20, 2023 Espropriazione di crediti presso terzi, ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza: difetto di… Marzo 29, 2023 Espropriazione forzata per pubblica utilità dei terreni ..........

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