Espressioni sconvenienti o offensive, valutazione deontologica indipendente da quella penale o civile: sì a crudezza di linguaggio sulle tesi dibattute, no se si trascende sul piano personale

In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 codice deontologico, già art. 20 codice previgente), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbali ..........

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