Esecuzione immobiliare, decreto di trasferimento: strumento di tutela in caso di bene diverso da quello pignorato; beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., ancorchè abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., e ciò anche nell’ipotesi in cui risulti controversa l’identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. I beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti ..........

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