Esecuzione, fondo patrimoniale: caso in cui il credito per cui si procede è indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore
Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.4.2020, n. 8201
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