Errore revocatorio: falsa supposizione dell’esistenza (o inesistenza) di un fatto, incontrastabilmente esclusa dagli atti o documenti della causa

Va enunciato il seguente principio di diritto: mentre l’omesso esame del fatto sostanziale o processuale è suscettibile di dare luogo rispettivamente al vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, l’errore revocatorio implica l’attività di falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia fra le parti, incontrastabilmente escluse, l’esistenza o inesistenza, dagli atti o documenti della causa. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.5.2021, n. 14610 Download CondividiPost correlati:L'errore revocatorio è errore "meramente percettivo": non deve investire l'attività ..........

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