Erroneo rimborso di credito di imposta, Agenzia delle entrate, recupero mediante notifica della cartella di pagamento anche senza iscrizione a ruolo

In caso di erroneo rimborso di credito di imposta del contribuente da parte della Agenzia delle entrate, questa può procedere al recupero delle stesse ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, mediante notifica della cartella di pagamento, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso, anche se non v’è stata iscrizione a ruolo dell’imposta liquidata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con disconoscimento del credito, nel termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.   Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 22.2.2019, n. 5261 CondividiPost correlati:Imposta di bollo sulle istanze ..........

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