Equa riparazione chiesta in pendenza del procedimento presupposto: periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata del processo

In caso di proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto, il giudice deve prendere di regola in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, a meno che non si sia verificata nel corso del procedimento di equa riparazione un protrarsi della violazione già maturata e questa sia oggetto di specifica domanda o di allegazione del ricorrente ad integrazione dell’originaria domanda.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.9.2019, n. 24085 CondividiPost correlati:Irragionev ..........

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