Effetto devolutivo dell’appello e limite dei motivi d’impugnazione: rileva anche l’ulteriore attività processuale e non le sole conclusioni rassegnate nell’atto di gravame

L’effetto devolutivo dell’appello (art. 342 c.p.c.), entro i limiti dei motivi d’impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, ed è attraverso il contenuto e la portata delle censure che va identificato il campo del riesame della decisione impugnata. A tal fine rileva anche l’ulteriore attività processuale e non le sole conclusioni rassegnate nell’atto di gravame.   Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 18.10.2018, n. 26197 CondividiPost correlati:Giudicato, il principio del ..........

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