Effetti del fallimento sul mandato difensionale

Ritiene questo Collegio che in caso di fallimento del mandante, il mandato difensionale conferito con la procura ad litem, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche, non sia soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui alla L. Fall., art. 78 comma 2. Infatti, per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra nè in una fase di sospensione in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui alla L. Fall., art. 72 – come ritenuto dal decreto impugnato – nè è caratterizzato dall’ultrattività, come, invece, invocato dal ricorrente ..........

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