Eccezioni in senso lato: sempre rilevabili anche in appello

Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” [Cassazione civile, sentenza del 18.6.2013, n. 15196 con nota di Giulio PERROTTA]. Scarica qui la sentenza per esteso in formato pdf >> Scarica qui l’annotazione di G. PERROTTA >>   CondividiPost cor ..........

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