Eccezione di giudicato esterno: quali sono gli oneri probatori?

Va data continuità al recente indirizzo di legittimità secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.5.2019, n. 13967   Condivid ..........

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