È valida la notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale?

È vero che la disposizione dell’art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.   Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 18.4.2019, n. 10854 CondividiPost correlati:La n ..........

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