Duplicato informatico, nozione (fattispecie in tema di notifica della sentenza di primo grado e decorso del termine breve per l’impugnazione)

Come si evince dal D.L n. 179 del 2012, art. 1, lett. i quinques, e art. 16 bis, comma 9 bis, (codice dell’amministrazione digitale), il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit); ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici – la firma digitale e’, infatti, una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel f ..........

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