Domande nuove inammissibili: il dictum delle Sezioni Unite 12310/2015 vale solo per le memorie ex art. 183 c.p.c.

La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. , può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.

L’unico limite è che l’originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata a quella dedotta in giudizio con l’atto introduttivo.

Tuttavia, quanto detto vale unicamente pei la cd domande nuove proposte per la prima volta con le memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma n.1 giacché solo pei esse può dirsi assente il rischio che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e vedersi mortificate le proprie potenzialità difensive. Infatti “se l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n.2) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

 Tale possibilità è invece irrimediabilmente preclusa se la parte attrice introduce delle modifiche – sia pure sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale – per la prima volta in comparsa conclusionale.

 

Tribunale di Palermo, sentenza del 22.08.2016

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