Domanda riconvenzionale ed onere probatorio

Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese.     Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 15.02.2018 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo: sì alla domanda riconvenzionale dell’opposto anche quando l'attore opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta Febbraio 14, 2023 Contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata ed oner ..........

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