Domanda in primo grado ex art. 2043 c.c. ed in appello domanda ex art. 2051 c.c.: è possibile?

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l’art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall’atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall’art. 2051 c.c.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.1.2020, n. 348 CondividiPost correlati:Prove atipiche e improponibilità della domanda pronunciata in appello: l'istruttoria del primo grado può essere usata per un accordo conciliativo o un futuro processo civile Ottobre 30, 2023 Pro ..........

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