Domanda di fallimento dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: procedibilità?

Deve ritenersi che nulla osti alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da un creditore che ad esso sia rimasto estraneo.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.5.2019, n. 13850   CondividiPost correlati:Note di variazione ex art. 26, dPR 633/72 nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, risposta 340/2021) Maggio 14, 2021 Diniego sull’istanza di cd. “transazione fiscale” proposta dal debitore nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti: giurisdizione del giudice ordinario Aprile 8, 2021 Omologazione degli accordi di ristrut ..........

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