Domanda accolta in misura sensibilmente inferiore alla richiesta: reciproca soccombenza

La sussistenza di reciproca soccombenza, che si registra laddove la domanda sia accolta in misura sensibilmente inferiore alla richiesta, induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, sussistendo i motivi di cui all’art. 92 c.p.c..   Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 28.11.2017 CondividiPost correlati:Sezioni Unite sulle spese processuali: accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) non ammette reciproca soccombenza, se la domanda è articolata in unico capo Novembre 2, 2022 Spese di lite: l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a re ..........

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