Documentazione bancaria, richiesta dell’ordine di esibizione, ammissibilità, limiti

Alla luce del diritto, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell’ultimo decennio, va ammessa, in caso di inerzia della banca a fronte della richiesta in questione da parte del cliente, la richiesta in via monitoria della consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto bancari e previdenziali; per cui solo in mancanza della dimostrazione dell’esperimento, senza, esito dei previsti rimedi è ammissibile la richiesta di cui all’art. 210 c.p.c.   Tribunale di Foggia, ordinanza del 15.6.2017 CondividiPost correlati:Mancata risposta a ..........

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