Divieto di proporre nuove domande, mutamento in corso di causa del fatto posto a fondamento della domanda, e parcellizzazione della domanda

Il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio, sancito nel rito lavoro dall’art. 420 comma 1 c.p.c., non preclude, in caso di mutamento in corso di causa del fatto posto a fondamento della domanda, alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso, il quale deve ritenersi completo con l’indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio e di cui sia chiesta la riunione per ragioni di economia processuale. In tale ipotesi non ricorre alcuna parcellizzazione della domanda, vietata perch ..........

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