Divieto di produrre corrispondenza riservata (casistica del CNF: errore dell’avvocato o della segretaria, corrispondenza qualificata e non qualificata come riservata, richiesta al giudice di ordinarne l’esibizione)

Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata “per mero errore nella formazione del fascicolo”). L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una lo ..........

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