Divieto di frazionamento del credito, distinti crediti originati da un rapporto unitario di durata, conseguenze sulle spese processuali

Posto che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito, la violazione del divieto di frazionamento del credito – valido anche ove si tratti di distinti crediti originati da un rapporto unitario, di durata – non determina l’inammissibilità della domanda, ma può incidere sulla regolamentazione delle spese processuali, considerando unitariamente a tal fine i vari procedimenti attivati.   Tribunale di Bari, sentenza del 8.1.2019 CondividiPost correlati:Divieto ..........

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