Disconoscimento, da parte del lavoratore, della sottoscrizione in calce alla lettera di licenziamento: da fare subito.

Il disconoscimento, da parte del lavoratore, della sottoscrizione in calce alla lettera di licenziamento, in quanto avente ad oggetto una scrittura privata, deve avvenire, a pena di decadenza, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; ne deriva che, in caso di disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e segg. c.p.c. avvenuto oltre i predetti termini, la domanda giudiziale volta a far dichiarare la nullità del licenziamento per difetto di forma scritta non può trovare accoglimento [Tribunale di Teramo, sezione lavoro, sentenza del 9.1.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Sentenza, omessa sottoscrizione da parte del giudice: conseguenze ..........

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