Diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001 di durata ragionevole, fase esecutiva, termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione

Nel caso dunque in cui il ricorrente faccia valere il diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001, di durata ragionevole, deducendo la non ragionevole durata anche della promossa ed esaurita fase di esecuzione forzata, la stessa deve considerarsi fase di un unico processo, che ha inizio con la domanda di equa riparazione e fine con la conclusione di tale seconda fase e la durata complessiva sarà costituita dalla somma della durata delle due fasi di cognizione ed esecuzione. Ove la parte si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, essa può esigere la valutazione unitaria dei pr ..........

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