Differenza tra domande nuove e modificate: le prime si aggiungono a quelle originarie, le seconde le sostituiscono

Nel primo grado di giudizio, contrariamente a quanto accade in appello (art. 345 c.p.c.), non è espressamente previsto il divieto totale di domande nuove, ma è ammessa una limitatissima categoria di domande nuove, vale a dire quelle costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. La particolarità di tali domande nuove è che si aggiungono a quelle iniziali e non le sostituiscono. La differenza tra le domande nuove e quelle modificate, pertanto, è che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l’oggetto del giudizio, mentre le seconde non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un r ..........

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