Difetto di Notifica del precetto e sanatoria

La nullità della notifica del titolo e del precetto può essere sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3, dalla (tempestiva) proposizione dell’impugnazione, quale dimostrazione dell’avvenuta conoscenza dell’atto, solo quando sia provato che tale conoscenza si sia avuta in un tempo precedente al pignoramento, utile a evitarlo, atteso che la funzione tipica della notificazione in questione è quella di permettere all’intimato di adempiere spontaneamente l’obbligazione portata dal titolo e intimata, evitando l’esecuzione forzata contro di lui.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  13.2.2019, n. 4274 CondividiPost correlati:Difetto di rappresentanza ..........

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