Difetti secondari dell’opera in tema di garanzia per i vizi della cosa

I gravi difetti che ai sensi dell’art.1669 c.c. fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che in modo apprezzabile riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano anche vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come ad esempio quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità. Anche elementi secondari e accessori possono tradursi in gravi difetti se sia ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi