Difesa tecnica del fallimento: il curatore della procedura non può assumere il ruolo di difensore

In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 31, comma 3, il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi è previsione d’incompatibilità. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.12.2020, n. 29313 Download CondividiPost correlati:La Consulenza tecnica può divenire strumento di accertamento quando è richiesta una particolare cognizione tecnica: il rifiuto della sua ammissione è ricorribile per… Dicembre 20, 2022 Decreto di liquidazione d ..........

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