Difesa d’ufficio, onorario d’avvocato: inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale e irreperibilità dell’assistito

Va confermato il principio secondo cui, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l’inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell’onorario del difensore d’ufficio a carico dell’erario quando sussista l’irreperibilità dell’assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2020, n. 2923 Download CondividiPost correlati:Rinuncia al mandato: non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima dell’intervento del nuovo difensore o che sia decorso l’eventuale termine a difesa April ..........

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