Difesa caratterizzata da chiarezza, sinteticità ed efficacia: liquidazione delle spese secondo i valori massimi 

Il soccombente va condannato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione e massimi per la fase decisionale (secondo lo sforzo profuso e, con riferimento a quest’ultima fase, per la qualità della difesa svolta, caratterizzata da rara chiarezza, sinteticità ed efficacia). Tribunale di Palermo, sentenza del 4.11.2022 Download CondividiPost correlati:Spese di lite liquidate nei valori massimi in ragione della complessità della controversia e dell’attività difensiva informata ai pri ..........

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