Difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, liquidazione del compenso e legittimazione attiva del soccombente

Posto che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme superiori a quelle liquidate in sentenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., legittimato a dolersi è esclusivamente la parte soccombente in giudizio; difatti presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto ..........

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