Deposizioni assunte in giudizio hanno minore efficacia probatoria rispetto a dichiarazioni formulate in sede ispettiva

Si deve attribuire maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, ritenendo le rimeditate dichiarazioni rese a distanza di tempo in sede giudiziale, rispetto a quelle d’impeto raccolte in fase ispettiva, alterate da consapevoli aggiustamenti; non v’è ragione alcuna per cui i lavoratori, sentiti nell’immediatezza dei fatti, riferiscano circostanze non rispondenti al vero, con la conseguenza che dette dichiarazioni, ove contenenti precise indicazioni in ordine alle modalità di espletamento dell’attività lavorativa, corroborate da altri elementi probatori, sono da preferire in quanto improntate a ..........

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