Deposito a mezzo PEC, errore del difensore in conseguenza di un messaggio errato dell’Ufficio: rimessione in termini?

Il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: “La serie di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle “specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale”), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di “istruzioni” che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294 c.p.c., comma 2, sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s’inseriscano con ruolo determinante nella catena ..........

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