Depenalizzazione: sanzione pecuniaria civile solo in caso di domanda risarcitoria accolta

Conseguentemente alla pubblicazione in G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, dal 06.02.2016 sono in vigore due diversi D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. 8 del 2016) , con i quali è stato attuato un pregnante intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n.67/2014 (“riforma della disciplina sanzionatoria”) e dei lavori della Commissione Ministeriale. Come evidenziano le relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti, con gli interventi in oggetto il legislatore ha voluto dare concretezza ad una precisa scelta politica volta a deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale. La particolarità del recente intervento normativo può evidenziarsi nella circostanza che l’arretramento del diritto penale è realizzato a vantaggio del diritto amministrativo e – questa la novità- del diritto civile. Infatti il doppio intervento normativo ha previsto da una parte il decreto n.7 del 15 gennaio 2016 – disposizioni in materia di depenalizzazione, con trasformazione di taluni reati in illeciti amministrativi, con espresso affidamento all’autorità amministrativa dell’ intervento punitivo, dall’altra il decreto n.8 recante la stessa data – disposizioni in materia di abrogazione di reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a “sanzioni civili pecuniarie” che si aggiungono al risarcimento del danno. La scelta del legislatore, in quest’ultimo caso, è quella di affidare al giudice civile la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili, solo nell’eventualità che venga proposta e accolta dinanzi a lui la domanda risarcitoria (art. 8 D.Lgs. n. 7 del 2016 “decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa”).

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 15.03.2016

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Per approfondimenti sul tema si vedano:

BOVE, Sull’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016)

-Sanzioni pecuniarie civili introdotte dal d.lvo 7/2016 in tema di depenalizzazione a cura dell’ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione

Schemi + commenti + guida: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili

SPINA, Depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili: Guida pratica

SPINA, Illeciti con sanzioni pecuniarie civili introdotti dal d.lvo 7/2016: luci e ombre

Schema iter processuale: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili

La Nuova Procedura Civile

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