Decisione disciplinare, ricorso presentato direttamente al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale competente, inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Napoli), sentenza n. 78 del 15 aprile 2021 (pubbl. 23.8.2021) Download CondividiPost correlati:R ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi