Danno morale, prova presuntiva e onere di una puntuale allegazione: tardività se fatta solo nei capitoli di prova orale ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

Posto che per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d’animo, vergogna, disistima etc.), la detta allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di “tutti” i danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l’adozione di ampie formule definitorie o “etichette” ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell’attore danneggiato. Inoltre, dette allegazioni sono tardive, e quindi inammissibili, rinvenute per ..........

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