Danno biologico: una delle funzioni primarie delle Tabelle (evidentemente attenuata da quelle di Milano) è la prevedibilità della decisione (valore fondamentale della possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso o facendolo cessare)

Le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di quello parentale sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma. Sebbene a favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione, circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, rispetto ai fini dichiarati e perseguiti, della prima rispetto alla seconda. I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, sono così riassumibili:

1. si manifesta in modo evidente l’attenuazione di una delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione: si tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l’an debeatur, passa proprio attraverso l’attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile l’esito dell’operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.);

2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un trattamento – come è giusto che sia – omogeneo;

3. l’applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di istruttorie lunghe e laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 13.3.2019, n. 5571

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