Danno biologico terminale: servono almeno 24 ore, ma è irrilevante la coscienza

 Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.  Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.11.2020, n. 24989 Download CondividiPost correlati:Danno biologico terminale iure successionis anche senza consapevolezza Ottobre 26, 2021 Presunzioni e danno morale: in caso di danno biologico di lieve entità è richiesto maggior rigore nell'allegazione e prov ..........

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